[1]Articolo IV

[2]In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte l'arti, contraenti accordera' ai cittadini dell'Altra Parte; nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, il diritto di acquistare, possedere e disporre qualunque genere di beni mobili od immobili come pure la liberta' di risiedere, viaggiare ed esercitare il commercio o l'industria.

Testo vigente dal 9 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-11-27;1491~artiv · fonte del testo