[1]Articolo IV
[2]In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte l'arti, contraenti accordera' ai cittadini dell'Altra Parte; nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, il diritto di acquistare, possedere e disporre qualunque genere di beni mobili od immobili come pure la liberta' di risiedere, viaggiare ed esercitare il commercio o l'industria.
Testo vigente dal 9 gennaio 1948
