[1]Articolo V

[2]Qualunque controversia che sorgesse tra le Alte Parti contraenti sara' regolata con mezzi pacifici, e, qualora non fosse possibile regolarla per mezzo di negoziati, le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere come obbligatoria, ipso facto e senza una speciale convenzione, la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in conformita' dell'art. 36, paragrafo 2 dello Statuto della Corte. Questa disposizione non si applichera' alle controversie per le quali le Parti converranno di ricorrere ad un'altra forma di regolamento pacifico.

Testo vigente dal 9 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-11-27;1491~artv · fonte del testo