Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 133 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facolta' di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici, e finanziari del Paese.
tolto: Resta pero' convenuto che tali divieti, in quanto non si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalita' e nella misura piu' favorevole.
tolto: Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, cosi' all'entrata come all'uscita, sara' esaminata la possibilita' di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art10 · fonte del testo