Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 229 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facolta' di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione e al transito.
tolto: Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:
tolto: l° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;
tolto: 2° Per ragioni di sicurezza pubblica;
tolto: 3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
tolto: 4° In vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale; 5° Nei riguardi della polizia sanitaria, o in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto nell'interesse della sanita' pubblica e conformemente ai principii internazionali adottati a tale riguardo.
tolto: Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.aggiunto: Trattato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art11 · fonte del testo