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[1]In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facolta' di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici, e finanziari del Paese.

[2]Resta pero' convenuto che tali divieti, in quanto non si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalita' e nella misura piu' favorevole.

[3]Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, cosi' all'entrata come all'uscita, sara' esaminata la possibilita' di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art10 · fonte del testo