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[1]A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facolta' di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione e al transito.

[2]Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

[3]l° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

[4]2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

[5]3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

[6]4° In vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale; 5° Nei riguardi della polizia sanitaria, o in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto nell'interesse della sanita' pubblica e conformemente ai principii internazionali adottati a tale riguardo.

[7]Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art11 · fonte del testo