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Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, potranno, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche; godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o piu' forti diritti di dogana o tasse, ne' ad altre o piu' forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci` alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art22 · fonte del testo