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[1]Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.

[2]Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocita', nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facolta' ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

[3]Per quanto concerne pero' l'esenzione dalle imposte dirette si e' d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purche', tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

[4]I detti agenti riceveranno dalle autorita' locali ogni aiuto ed assistenza che e' o sara' concessa in seguito agli agenti della nazione piu' favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parli contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art36 · fonte del testo