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[1]Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.
[2]Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocita', nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facolta' ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.
[3]Per quanto concerne pero' l'esenzione dalle imposte dirette si e' d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purche', tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.
[4]I detti agenti riceveranno dalle autorita' locali ogni aiuto ed assistenza che e' o sara' concessa in seguito agli agenti della nazione piu' favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parli contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
