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[1]Le societa' commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalita' e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocita', come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

[2]Le dette societa' godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle societa' similari di un altro paese qualsiasi.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art6 · fonte del testo