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[1]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

[2]Essi non potranno, ne' personalmente, ne' rispetto alle loro proprieta' mobiliari o immobiliari essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art7 · fonte del testo