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[1]In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalita' doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto cio' che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunita' che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.
[2]In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti ne' piu' elevati ne' altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione piu' favorita a questo riguardo.
[3]E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.
[4]Resta parimente convenuto che, per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione piu' favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sara' reciprocamente obbligatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che, in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione piu' favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sara' in facolta' di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione piu' favorita verra' a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
