[1]La decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti.

[2]Le Parti contraenti si impegnano a non adottare in quanto possibile, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del Tribunale arbitrale, o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale.

[3]Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione puo' del pari fare proposte allo stesso scopo.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art10 · fonte del testo