[1]La Commissione permanente di conciliazione esaminera' le speciali questioni ad essa deferite ed esporra' i risultati delle proprie indagini in un rapporto inteso a chiarire le questioni di fatto ed a facilitare la soluzione della controversia. Nel rapporto la Commissione di conciliazione determinera' i punti controversi e fara' proposte per dirimere la vertenza.

[2]Il rapporto sara' compilato entro sei mesi dal giorno in cui la controversia fu sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione a meno che le Parti non stabiliscano un termine diverso.

[3]A ciascuna delle Parti sara' rimesso un esemplare del rapporto.

[4]Nel termine di tre mesi le Parti dovranno pronunziarsi sulle proposte della Commissione.

[5]Il rapporto della Commissione permanente di conciliazione non ha carattere di decisione definitiva obbligatoria, ne' riguardo alla constatazione dei fatti ne' riguardo alle questioni di diritto.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art7 · fonte del testo