[1]La Commissione permanente di conciliazione entrera' in funzione tosto che una parte ne fara' richiesta. La Parte richiedente rivolgera' la sua istanza contemporaneamente al presidente della Commissione permanente di conciliazione ed all'altra Parte.

[2]Le Parti contraenti si obbligano a facilitare in ogni caso e sotto tutti i rapporti i lavori della Commissione permanente di conciliazione ed in particolare a darle la possibilita' di escutere sul territorio di esse, e secondo le disposizioni in vigore per i loro tribunali, i testimoni e periti e di procedere a sopraluoghi.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art6 · fonte del testo