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Le Parti contraenti faranno salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Esse restituiranno immediatamente su richiesta i detti oggetti qualora all'atto della consegna sia stata fatta una riserva in tal senso.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art19 · fonte del testo