Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 19 — Condizioni della consegna
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Le Parti contraenti faranno salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Esse restituiranno immediatamente su richiesta i detti oggetti qualora all'atto della consegna sia stata fatta una riserva in tal senso.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
