Art. 22 — Documentazione della domanda di consegna di oggetti
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 94 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Se l'oggetto da consegnare non si trova in possesso della persona perseguita o se la consegna di oggetti deve farsi indipendentemente da un'estradizione diretta o in transito, deve presentarsi insieme alla richiesta di consegna un provvedimento di sequestro emesso da un'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente. Nella richiesta o nel provvedimento debbono essere indicati tutti i dati essenziali sulle generalita' dell'imputato e in particolare la sua cittadinanza, il luogo di attuale dimora nonche' quelli relativi al fatto ascrittogli come reato con le circostanze di tempo e di luogo, e quelli sullo stato del procedimento penale.aggiunto: Trattato-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art22 · fonte del testo