Art. 18 — Oggetti da consegnare
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 76 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le Parti contraenti, ai sensi delle seguenti disposizioni, si consegneranno:
tolto: a) gli oggetti che in un procedimento penale possono avere importanza come mezzi di prova;
tolto: b) gli oggetti di cui in un procedimento penale puo' essere ordinata la confisca;
tolto: c) gli oggetti di cui la persona perseguita e' in possesso come prodotto o profitto del reato;
tolto: d) gli oggetti che in occasione di un'estradizione in transito sono stati presi in consegna insieme con la persona perseguita.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art18 · fonte del testo