Art. 22 — Documentazione della domanda di consegna di oggetti
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Se l'oggetto da consegnare non si trova in possesso della persona perseguita o se la consegna di oggetti deve farsi indipendentemente da un'estradizione diretta o in transito, deve presentarsi insieme alla richiesta di consegna un provvedimento di sequestro emesso da un'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente. Nella richiesta o nel provvedimento debbono essere indicati tutti i dati essenziali sulle generalita' dell'imputato e in particolare la sua cittadinanza, il luogo di attuale dimora nonche' quelli relativi al fatto ascrittogli come reato con le circostanze di tempo e di luogo, e quelli sullo stato del procedimento penale.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
