Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 24 — Esecuzione della consegna
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Se la consegna deve eseguirsi in connessione con un'estradizione diretta o in transito, gli oggetti saranno consegnati, se possibile, insieme con la persona perseguita.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
