Art. 26 — Atti di istruzione ed informazioni
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[1]1. Le Parti contraenti, ai sensi delle disposizioni seguenti, daranno esecuzione alle rogatorie aventi per oggetto l'interrogatorio di imputati, l'esame di testimoni, l'assunzione di periti, gli accessi in luogo, le perquisizioni ed i sequestri nonche' altri atti di istruzione.
[2]2. Esse si forniranno anche informazioni su circostanze che hanno importanza per un procedimento penale.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
