Art. 31 — Contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 103 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 debbono contenere tutti i dati essenziali sulle generalita' dell'imputato, ed in particolare la sua cittadinanza e la sua attuale dimora, nonche' sul reato ascrittogli con le circostanze di tempo e di luogo e sullo stato del procedimento penale.
tolto: 2. Se la richiesta si riferisce ad un procedimento penale nel quale e' gia' stata pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile, essa deve indicare, oltre le generalita' del condannato, la sua cittadinanza, la sua attuale dimora ed il contenuto della sentenza di condanna, anche lo scopo per il quale e' presentata.aggiunto: Trattato-art. 31 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art31 · fonte del testo