Art. 27 — Consegna provvisoria di persone in stato di arresto
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[1]1. Le Parti contraenti, quando non vi ostino gli interessi della giustizia della Parte richiesta, si consegneranno le persone che si trovano in stato di arresto affinche' possano essere esaminate come testimoni o in tale qualita' essere messe in confronto con altre persone. La Parte richiedente riconsegnera' senza indugio su richiesta dell'altra Parte le persone prese provvisoriamente in consegna ed in ogni caso non appena compiuto l'atto istruttorio.
[2]2. Alle persone indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 25 comma 2.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
