Art. 13 — Arresto prima della domanda di estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 299 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: 1. La persona perseguita sara' arrestata provvisoriamente anche prima che la domanda dell'estradizione sia pervenuta, in quanto le leggi della Parte richiesta lo consentano, se ne sia fatta richiesta contenente le sue generalita' ed in particolare la sua cittadinanza e l'indicazione del reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo e di un mandato di cattura o altro atto equivalente o di una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorita' giudiziaria, ovvero quando la persona perseguita sia iscritta con gli stessi dati nel Bollettino delle ricerche dell'altra Parte ai fini dell'estradizione.
tolto: 2. Se la richiesta di arresto di una persona, di cui sara' domandata l'estradizione ai fini di un procedimento penale, non contiene l'indicazione di un mandato di cattura o di altro atto equivalente dell'Autorita' giudiziaria, la Parte richiesta procedera' al fermo provvisorio della persona perseguita in quanto le proprie leggi lo consentano. La persona perseguita sara' posta in liberta' se entro tre giorni dal fermo non sara' pervenuta all'Autorita' richiesta la comunicazione dell'Autorita' richiedente portante l'indicazione del mandato di cattura o di altro atto equivalente emanato da una Autorita' giudiziaria.
tolto: 3. La decisione relativa alla richiesta e la data dell'inizio dell'arresto o del fermo saranno comunicate immediatamente all'Autorita' richiedente.
tolto: 4. Le richieste di arresto e le comunicazioni relative all'espletamento delle richieste ed alla data dell'inizio dell'arresto o del fermo possono essere trasmesse direttamente fra le Autorita' competenti delle due Parti per iscritto, per telegrafo o per radio.
tolto: 5. L'arrestato e' posto in liberta' se, nel termine di due mesi dal giorno dell'arresto, la richiesta di estradizione con i documenti prescritti dal presente Trattato non sia pervenuta alla Parte richiesta. Il detto termine potra' essere prorogato una sola volta per un tempo non superiore ad un mese, su domanda della Parte richiedente da trasmettersi nel modo indicato dall'art. 10.aggiunto: Trattato-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art13 · fonte del testo