Art. 37 — Ratifica, entrata in vigore e denuncia
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 129 parole tolte, 12 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: 1. Il presenteTrattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il piu' presto possibile.
tolto: 2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicato anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
tolto: 3. Esso restera' in vigore fino al termine di sei mesi dalla data in cui sara' denunciato da una delle Parti.
tolto: In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.
tolto: Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 12 giugno 1942 - Anno XX dell'Era Fascista.
tolto: CIANO
tolto: VON MACKENSEN
tolto: ERNST SCHÄFER
tolto: ADOLF SIEDLER
tolto: Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
tolto: Imperatore d'Etiopia
tolto: Il Ministro per gli affari esteri
tolto: CIANOaggiunto: Trattato-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art37 · fonte del testo