Art. 37 — Ratifica, entrata in vigore e denuncia
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[1]1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il piu' presto possibile.
[2]2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicato anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
[3]3. Esso restera' in vigore fino al termine di sei mesi dalla data in cui sara' denunciato da una delle Parti.
[4]In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.
[5]Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 12 giugno 1942 - Anno XX dell'Era Fascista.
[6]CIANO
[7]VON MACKENSEN
[8]ERNST SCHÄFER
[9]ADOLF SIEDLER
[10]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[11]Imperatore d'Etiopia
[12]Il Ministro per gli affari esteri
[13]CIANO
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
