Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 137 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In case di urgenza si potra' richiedere l'arresto provvisorio su dichiarazione telegrafica della esistenza di alcuno dei documenti indicati nell'articolo precedente. Le autorita' giudiziarie e gli agenti diplomatici e consolari del Paese richiedente sono autorizzati a fare direttamente tale dichiarazione al Ministero degli affari esteri o all'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto.
tolto: L'arrestato provvisoriamente sara' rimesso in liberta' se, entro trenta giorni dalla data dell'arresto, piu' il termine della distanza, non siano pervenuti al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.
tolto: Qualora la domanda e i documenti suddetti pervengano dopo la scadenza dei termini su indicati la perenzione dell'arresto non impedira' che il procedimento segua il suo corso; ma l'estradando non potra' essere di nuovo arrestato se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art12 · fonte del testo