Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 93 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti e' reclamata al tempo stesso da altri Stati, si dara' la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto, sia piu' grave.
tolto: Se i reati si ritenessero della stessa gravita' sara' data la preferenza alla domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti e' il Paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si dara' la preferenza, purche' le sue leggi permettano di procedere contro la stessa, per i reati commessi nel territorio degli altri Stati richiedenti.aggiunto: Trattato-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art13 · fonte del testo