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[1]In case di urgenza si potra' richiedere l'arresto provvisorio su dichiarazione telegrafica della esistenza di alcuno dei documenti indicati nell'articolo precedente. Le autorita' giudiziarie e gli agenti diplomatici e consolari del Paese richiedente sono autorizzati a fare direttamente tale dichiarazione al Ministero degli affari esteri o all'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto.

[2]L'arrestato provvisoriamente sara' rimesso in liberta' se, entro trenta giorni dalla data dell'arresto, piu' il termine della distanza, non siano pervenuti al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

[3]Qualora la domanda e i documenti suddetti pervengano dopo la scadenza dei termini su indicati la perenzione dell'arresto non impedira' che il procedimento segua il suo corso; ma l'estradando non potra' essere di nuovo arrestato se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art12 · fonte del testo