Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 118 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La domanda di estradizione sara' presentata direttamente dal Ministero degli affari esteri dello Stato richiedente al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto.
tolto: L'estradizione sara' accordata in base ad una sentenza di condanna, anche in contumacia, o a un mandato di cattura, o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovra' indicare la natura e la gravita' del fatto imputato, e le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.
tolto: I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, e possibilmente con i contrassegni personali, la fotografia delle persone reclamate, e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identita'.
tolto: La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.aggiunto: Trattato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art11 · fonte del testo