Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 115 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente.
tolto: Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorche' si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorita'.
tolto: La consegna non si limitera' alle cose provenienti dal reato per il quale e' stata chiesta l'estradizione, ma comprendera' tutto cio' che puo' servire per la prova del reato ed avverra' ancorche' l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o per la morte dell'estradando.
tolto: Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite, senza spese, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria del Paese richiesto.aggiunto: Trattato-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art14 · fonte del testo