Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente.
[2]Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorche' si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorita'.
[3]La consegna non si limitera' alle cose provenienti dal reato per il quale e' stata chiesta l'estradizione, ma comprendera' tutto cio' che puo' servire per la prova del reato ed avverra' ancorche' l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o per la morte dell'estradando.
[4]Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite, senza spese, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria del Paese richiesto.
Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025
