Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 41 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In materia penale, l'autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra' domandare all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, un atto istruttorio, ovvero la comunicazione dei corpi di reato, o di documenti che si trovino in possesso di autorita' dello Stato richiesto.aggiunto: Trattato-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art17 · fonte del testo