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In materia penale, l'autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra' domandare all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, un atto istruttorio, ovvero la comunicazione dei corpi di reato, o di documenti che si trovino in possesso di autorita' dello Stato richiesto.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art17 · fonte del testo