[1]L'estradizione sara' concessa per gli autori e i complici di delitti comuni, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a sei mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere applicata una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore ad un anno.

[2]L'estradizione potra' essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per delitti non compresi nella prima parte del presente articolo, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art2 · fonte del testo