[1]L'estradizione sara' concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti comuni, cosi' consumati come mancati o tentati, eccettuati quelli indicati nei quattro primi numeri dell'art. 4, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore di sei mesi o pei quali, secondo la legge dello Stato richiedente, puo' essere applicata una pena restrittiva della liberta' personale non minore ad un anno.
[2]Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.
[3]Se al delitto principale sia connesso altro delitto o contravvenzione punito o punibile con pene inferiori a quelle enunciate, l'estradizione potra' essere estesa anche a tale delitto o contravvenzione.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
