[1]L'estradizione sara' concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti comuni, cosi' consumati come mancati o tentati, eccettuati quelli indicati nei quattro primi numeri dell'art. 4, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore di sei mesi o pei quali, secondo la legge dello Stato richiedente, puo' essere applicata una pena restrittiva della liberta' personale non minore ad un anno.

[2]Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

[3]Se al delitto principale sia connesso altro delitto o contravvenzione punito o punibile con pene inferiori a quelle enunciate, l'estradizione potra' essere estesa anche a tale delitto o contravvenzione.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art2 · fonte del testo