[1]La persona di cui fu concessa la estradizione potra' essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, qualora esso sia connesso con quello che motivo' la domanda, purche' non vi osti uno dei divieti di cui all'art. 5.

[2]Quando invece non si tratti di reato connesso, lo Stato che ottenne la estradizione chiedera' allo Stato che la concesse, di estendere al reato non connesso, gli effetti dell'ottenuto provvedimento.

[3]Tale assenso tuttavia non occorre se l'estradato, dopo assolto o dopo espiata la pena per il delitto che motivo' la sua estradizione, rimane nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni o vi ritorni.

[4]L'estradato non potra' per reati commessi prima della sua consegna essere estradato a un terzo Stato salvo che:

  • a)o l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha estradato;
  • b)o lo Stato che ha concesso l'estradizione consenta alla riestradizione oppure all'atto di concederla abbia messo per condizione l'obbligo di riconsegnare l'estradato ad un altro Stato.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art7 · fonte del testo