[1]Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Venezuela.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, desiderando di regolare le questioni relative all'estradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]L'Eccellentissimo signor dottor Antonio Cavicchioni, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Venezuela;

[5]Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:

[6]L'Eccellentissimo signor dottor PEDRO ITRIAGO CHACIN, Suo Ministro per le Relazioni Estere;

[7]i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[8]Art. 1.

[9]Le Alte Parti contraenti si impegnano a far ricercare, arrestare e consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dalla competente autorita' giudiziaria dei due Paesi, per alcuno dei reati indicati nel seguente articolo, si trovino sul territorio dell'altro.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art1 · fonte del testo