[1]L'estradizione sara' accordata in base ad una sentenza di condanna o ad un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovra' indicare la natura e la gravita' del fatto, e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

[2]I documenti predetti saranno rimessi in originale, o in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili, e, possibilmente, con i contrassegni fisionomici del soggetto reclamato, e con qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.

[3]La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente.

[4]L'estradizione si effettuera' secondo le leggi dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art9 · fonte del testo