[1]In casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio, sempreche' gli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nell'articolo precedente.

[2]Le autorita' giudiziarie e gli agenti diplomatici del Paese che intende chiedere la estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia per l'Italia e al Ministero delle relazioni interne per il Venezuela.

[3]L'arrestato sara' rimesso in liberta' provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all'articolo precedente.

[4]Il detto termine sara' di giorni 120 quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art10 · fonte del testo