[1]La domanda di estradizione dovra' farsi sempre per via diplomatica.

[2]L'estradizione sara' concessa in base ad una sentenza di condanna anche in contumacia o a un decreto e mandato di cattura o documento equivalente emanati dal giudice competente che dovranno contenere indicazione circostanziata del fatto imputato e delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono.

[3]I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica debitamente legalizzata e rilasciata nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia egualmente legalizzata delle leggi applicabili ed applicate e, possibilmente, con i contrassegni personali, la fotografia della persona reclamata e qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.

[4]La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art8 · fonte del testo