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Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennita' per le festivita', le ferie e per la gratifica natalizia. I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalita' di corresponsione. Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennita' di licenziamento.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art11 · fonte del testo