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Tutte le assicurazioni sociali in atto, delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria, dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attivita' esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia, la tubercolosi, la maternita' e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalita' ivi previste. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 16, determinera' con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974
