Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 877.
Abrogato dal 20 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito "Registro dei committenti" istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio. Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in piu' Province dovra' ottenere la iscrizione nel Registro di ciascuna Provincia. E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 877
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art2 · fonte del testo