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I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da pattuizioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3. Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art6 · fonte del testo