Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La visita medica preventiva e' eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato. Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro. L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art11 · fonte del testo