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La visita medica preventiva e' eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato. Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro. L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999
