Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purche' questi non superino i seguenti limiti:
tolto: a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:
tolto: fanciulli maschi.................................. kg. 10 " femmine................................. kg. 5 adolescenti maschi................................ kg. 20 " femmine............................... kg. 15
tolto: b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
tolto: c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
tolto: d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art14 · fonte del testo