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Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori. Puo' altresi' promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanita', l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art13 · fonte del testo