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L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'. L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999
