In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la ((Direzione provinciale del lavoro)) puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, tolto: l'Ispettorato aggiunto: la Direzione provinciale del lavoro puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei tolto: fanciulli aggiunto: bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art21 · fonte del testo